Contesti il passaggio col rosso? Serve la querela di falso
15/05/2012 @
Ricevi una multa perché sei passato col rosso ma in realtà era verde? Ebbene da adesso salvo oggettive ed irrimediabili contraddittorietà sul verbale (come ad esempio tra numero di targa e tipo di veicolo al quale questa attribuita) non puoi più ricorrere al Giudice di Pace per dimostrare un errore dell’agente, anche se ha accertato il fatto osservando una auto in movimento, ma devi rivolgerti al Tribunale con la querela di falso. Ecco in sostanza il significato della pronuncia dello scorso luglio delle Sezioni Unite della Cassazione che, con la sentenza n. 17355, hanno dato un vero e proprio giro di vite sull’ammissibilità della prova contraria nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa nel caso in cui si voglia confutare il fatto oggetto dell’accertamento del verbale di contestazione elevato dagli agenti.
Ribadendo un principio già enunciato in un’altra sentenza del 1992, sempre delle Sezioni Unite, la Corte, questa volta, ne chiede un’applicazione ancora più rigorosa affemando che il verbale redatto dagli agenti, in quanto atto proveniente da pubblico ufficiale, è dotato di efficacia probatoria privilegiata fino a querela di falso ex art. 2700 c.c. relativamente ai fatti attestati alla presenza dei verbalizzanti, anche in ordine a “tutti gli accadimenti e le circostanze pertinenti alle violazioni menzionate nell'atto indipendentemente dalle modalità statica o dinamica della loro percezione”, con la conseguenza che una eventuale contestazione del reale accadimento di tali fatti (ad esmpio quello per cui si stava usando un blutooth anziché un cellulare) deve essere proposta attraverso lo strumento previsto dalla legge per “mettere in discussione” la fede privilegiata che è, appunto il giudizio di querela di falso, in cui tutte le prove sono ammissibili dalle parti.
Limitatamente, invece, alle circostanze “che esulano dall’ accertamento, quali l’identificazione dell’attore della violazione e la sua capacità o la sussistenza dell’elemento soggettivo o di cause di esclusione della responsabilità”, è ammissibile la prova con ricorso al Giudice di Pace.
E’ da evidenziare che il giudizio davanti al Giudice di Pace è esente da spese, quindi può essere proposto senza il pagamento di alcuna tassa, e può essere proposto direttamente dall’interessato, (quindi dal proprietario del veicolo) senza l’obbligo di un legale, mentre il giudizio per querela di falso risponde alle regole del processo ordinario avanti al Tribunale con l’obbligo del patrocinio di un avvocato e del pagamento delle spese di rito. E’ ovvio che risulterà sconveniente adire l’autorità giudiziaria ordinaria conferendo mandato ad un legale di fronte a sanzioni di poche decine di euro che verranno, quindi, anche in caso di probabile errore compiuto dai verbalizzanti, pagate senza batter ciglio.
Documenti
SENTENZA 24.07.2009, n. 17355
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